mercoledì 13 giugno 2012

Costituzione Repubblica Italiana 1^ parte

Cari Amici
inizia con questa prima pubblicazione un viaggio che insieme faremo all’interno della Carta Costituzionale Italiana, tanto vilipesa e umiliata dai recenti avvenimenti politici nazionali e internazionali.
Il nostro intento non é di eleggerci quali portatori di somma sapienza giuridica, bensì di stimolare la riflessione sui valori che la nostra Magna Charta racchiude, individuare le motivazioni che hanno spinto la Costituente a vararla nella forma e nei modi a noi pervenuta, e... individuare anche le possibili falle che hanno reso possibile il suo scempio.
In questa prima parte analizzeremo la storia, i principi  generali e le motivazioni che hanno indotto i padri costituenti a creare la nostra Carta. 
Nelle pubblicazioni successive analizzeremo gli articoli del dettato costituzionale;  ne interpreteremo il loro significato autentico e ne analizzeremo la loro reale applicazione. 

Un po’ di storia...
La costituzione della Repubblica Italiana entra in vigore il 1° gennaio 1948., dopo lunga discussione tra le forze presenti all’interno del Comitato Costituente.
I membri della Costituente erano stati nominati dai vari movimenti di liberazione che uscivano vincitori dalla seconda guerra mondiale. Il dibattito fu quindi acceso, perché al tavolo della Costituente vi parteciparono numerose forze politiche, non ultima anche il movimento monarchico.
Fu proprio sul primo articolo della costituzione che vi fu una delle più grandi discussioni: i monarchici si batterono sino all’ultimo affinché  la forma di stato potesse essere modificabile, ma le tragiche vicende dell’occupazione riunirono le altre forze politiche nella decisione di dare forma repubblicana allo stato e di vietarne direttamente nella carta costituzionale la sua modifica.
Nell’esame della nostra Carta Costituzionale dovremo tenere conto del momento storico che i padri costituenti si trovarono ad affrontare, capiremo così le motivazioni di certe scelte, che forse oggi appaiono da modificare

Caratteristiche tecniche della Costituzione
La Costituzione Italiana è una costituzione : scritta, votata, democratica, programmatica, descrittiva  strutturata, e rigida.
E’ scritta, a differenza del sistema di Common Law anglo-sassone nel quale la costituzione é orale ed é costituita degli usi e consuetudini degli inglesi. (La costituzione di Common Law é applicata anche in USA, Sud Africa, Paesi Scandinavi, Australia).
E’ votata perché essa fu approvata mediante voto di tutti i membri della Costituente.
E’ democratica perché essa rappresenta il frutto del dibattito avvenuto in seno alla costituente e dei vari compromessi tra le forze politiche che sedevano al tavolo del dibattito.
E’ programmatica e descrittiva perché essa contempla al suo interno tutti i diritti e gli obblighi dei cittadini e dello Stato;  e descrive i metodi e le forme attraverso i quali Stato e cittadini regolamentano una pacifica convivenza.
E’ strutturata perché al suo interno é suddivisa negli specifici argomenti che intende regolamentare.
E’ rigida perché per la sua modifica sono previsti iter e meccanismi  complessi e molto lunghi.  .
- Sulle motivazioni che hanno indotto la costituente a dare una forma rigida occorre soffermarsi. Come ho già detto, la Costituzione Italiana viene scritta ed emanata dopo i tragici fatti del secondo conflitto mondiale. In Italia, il precedente Statuto Albertino, Costituzione della precedente forma di Stato,  a causa della sua eccessiva flessibilità aveva permesso all’esecutivo di propagare la sua influenza a tutti i poteri dello Stato, a modificarne i meccanismi,  nonché a prendere il potere assoluto e  ad instaurare la dittatura. Fu proprio per evitare che in futuro potessero ripetersi fatti analoghi che la Costituente decise di dare alla nuova Costituzione una forma rigida, affinché  le modifiche che ad essa sarebbero state apportate avessero modo di essere ampiamente dibattute e potessero contare sul voto di un’ampia generalità di soggetti. 


Composizione e struttura
La costituzione è composta da 139 articoli (ma 5 articoli sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), divisi in quattro sezioni:
- Principi fondamentali (articoli 1-12);
- Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (articoli 13-54);
- Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (articoli 55-139);
- Disposizioni transitorie e finali (articoli I-XVIII).

Principi fondamentali
I primi dodici articoli della costituzione pongono i cosiddetti principi fondamentali. Anche se è possibile individuare, ulteriori principi fondamentali nella parte II della Costituzione, come, ad esempio, il principio di indipendenza della magistratura. I principi fondamentali non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dai successivi articoli 138 e 139.

Altri Principi della Costituzione sono:
- personalista: in accoglimento alla tradizione liberale e giusnaturalista che nel testo dell'art. 2 sancisce che "la Repubblica 'riconosce' e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tali diritti sono considerati diritti naturali (dottrina giusnaturalista) , non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è riferita alla parola "riconoscere" che implica la preesistenza di un qualcosa;
- laicità: Il principio di laicità è stato sottolineato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 203 del 1989. L’ordinamento italiano attribuisce valore e tutela delle confessioni religiose, in generalità e astrattezza, senza alcuna preferenza, sulla base del “principio personalista” di cui all’art. 2 , dal principio di uguaglianza e come libertà inviolabile dell’uomo a seguire una propria fede religiosa.
La forte pressione della Chiesa Cattolica sui membri della Costituente appartenenti alla Democrazia Cristiana e la mediazione avvenuta all’interno del dibattito portarono alla redazione dell’art. 7 che - sancisce che Stato Italiano e Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine sovrani ed indipendenti;
- pluralista: è tutelato il principio democratico e il diritto del singolo individuo di appartenere a forme micro-sociali all’interno dello Stato come ad esempio confessioni religiose, associazioni, minoranze linguistiche, partiti politici, ecc. Il principio pluralista sottolinea ancora una volta il principio di libertà del singolo individuo il quale può a suo insindacabile giudizio decidere o meno di entrare a far parte di un determinato gruppo sociale, ed esercitare oltre modo all’interno del gruppo i suoi diritti naturali di libertà ed espressione. I diritti sono riconosciuti all’uomo sia come singolo che come membro di un gruppo;
- lavorista: lavoro viene riconosciuto come un diritto/dovere del cittadino. Esso ha valore economico e sociale. Attraverso il lavoro l’uomo contribuisce al benessere di tutta la società, ed eleva la propria nobiltà umana;
- democratico: secondo principi di organi elettivi e rappresentativi e il principio di maggioranza ma con tutela delle minoranze. Attraverso processi decisionali, sia politici che giudiziari, trasparenti e aperti a tutti , e soprattutto col principio di sovranità popolare.
- uguaglianza: ovvero senza discriminazioni di alcun genere (status sociale, opinione politica, confessione religiosa, ecc.);
- solidarista: lo Stato ha obbligo di aiutare tutti i cittadini in difficoltà e rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano la piena realizzazione della persona;
unità e indivisibilità: é vietata ogni forma di secessione o di cessione territoriale con obbligo/garanzia di difendere la patria; 
- autonomista: alle collettività territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) viene garantita una forte autonomia dallo Stato, consistente in poteri normativi e amministrativi propri. Grazie a ciò  i cittadini sono in grado di partecipare più da vicino e con maggiore incisività alla vita politica del Paese; 
- internazionalista: l’art. 10 sancisce l’adattabilità dell’ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute; l’art. 11 consente in parità con altri Stati, limitazioni della sovranità nazionale al fine di una pacifica convivenza con le Nazioni.
Sul principio di internazionalità occorre già soffermarsi in questa prima parte. La falla in questi due articoli é rappresentata dall’automatismo di adattamento, senza che sia prevista una ratifica della volontà popolare. Proprio sulla base di questi due articoli della Costituzione é stato possibile per i delegati sottoscrivere tutti i Trattati europei senza richiederne preventivo consenso al popolo. Tutto sarebbe stato evitabile se prima della sottoscrizione del Trattato di Mastricht fosse stata avviata dal Parlamento o dagli stessi cittadini una richiesta di  modifica/integrazione  costituzionale, atta ad affiancare al  principio di adattamento alle norme di diritto internazionale,  l’espressione della volontà popolare;
- pacifista: é ripudiata la guerra quale forma di risoluzione delle controversie internazionali.

a cura di 
Lorella  Presotto

fonti: 
- Leggi Fondamentali di Diritto Pubblico e Costituzionale, M. Bassani, V. Italia, C.E. Traverso, ed. Giuffré Milano;
- Istituzioni di Diritto Pubblico, P. Caretti, U. De Siervo, ed. G. Giappichelli




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