venerdì 29 giugno 2012

Costituzione Repubblica Italiana 2^ parte

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
di L. Presotto
- seconda parte -  per la prima v. qui 

Prosegue con questa seconda parte il viaggio nella nostra Costituzione, sempre più umiliata dalla politica nazionale ed internazionale.
Oggi vorrei analizzare la parte della Carta dedicata all’ordinamento dello Stato, ovvero le Istituzioni sulle quali la Repubblica e la democrazia dovrebbero reggersi.


La seconda parte della Costituzione é dedicata all’Ordinamento della Repubblica.
Sono descritti gli istituti, la funzione di ciascuno di essi, la regolamentazione del loro funzionamento, e il sistema di elezione/nomina di ciascun Istituto. Conoscere le istituzioni, i singoli poteri e il loro funzionamento é lo strumento principale per l’attribuzione delle responsabilità connesse a ciascun organo dello Stato. Essi sono:
1) Il Parlamento, deputato alla produzione di leggi (cd. organo legislativo). Composto da due camere (Camera dei Deputati e Senato). L’organo legislativo si riunisce in seduta comune solo nei casi stabiliti dalla Costituzione. Per gli iter normali di legge le camere si riuniscono in sedi separate, hanno proprio Presidente e proprio regolamento.
Il parlamento viene eletto dal popolo mediante suffragio universale.
2) Il Presidente della Repubblica, capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale, é capo delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e il Consiglio Superiore della Magistratura. Ha potere di: inviare messaggi alle Camere; sciogliere una o entrambe le Camere; indire le elezioni di nuove Camere; autorizzare la presentazione di leggi del Governo alle Camere; promulgare ed emanare leggi, decreti aventi valore di legge e regolamenti; indire referendum popolari (nei casi stabiliti dalla Costituzione); nominare funzionari dello Stato; accreditare e ricevere funzionari diplomatici; ratificare trattati internazionali; concedere grazia e commutare pene; conferire le onorificenze della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune.
3) Il Governo, cd. organo esecutivo, é composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che unitamente costituiscono il Consiglio dei Ministri.
I membri del Consiglio dei Ministri di norma vengono eletti mediante suffragio universale, ovvero sono membri individuati all’interno della maggioranza che ha vinto le elezioni.
Possono tuttavia verificarsi casi in cui, in presenza di grave crisi, o conflittualità tra Governo e Parlamento, a causa di una mozione di sfiducia da parte del Parlamento, esso venga sciolto.
In tale caso il Presidente della Repubblica, sentite le Camere, può stabilire la nomina diretta di un Governo che si sostituisca a quello sfiduciato sino al termine naturale del mandato.
4) La Pubblica Amministrazione, organizzata secondo disposizioni di legge apposite, che debbono garantire imparzialità e buon andamento. Possiede un proprio ordinamento per il suo funzionamento e le responsabilità dei singoli funzionari. Alla Pubblica Amministrazione si accede di norma mediante concorso pubblico, salvo casi diversi stabiliti dalla legge.
5) Organi ausiliari, sono: a) il Consiglio Nazionale del Lavoro e dell’Economia composto da esperti e rappresentanti delle varie categorie produttive, il quale é organo di consulenza delle Camere e del Governo. E’ dotato di iniziativa legislativa, ovvero può proporre leggi in materie economiche e sociali.
6) Consiglio di Stato, organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia amministrativa. Ha dunque oltre al ruolo di prestare consulenza agli altri organi dello Stato, anche di terzo grado nella giustizia amministrativa.
7) Corte dei Conti, organo che esercita il controllo di legittimità sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato.
8) La Magistratura, organo autonomo e indipendente, (anche se il Consiglio Superiore della Magistratura é Presieduto dal Presidente della Repubblica). I giudici sono soggetti solo alla legge debbono applicare la legge. Essi non hanno potere di modificare la legge o disapplicarla, come succede in altri ordinamenti statuali. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. I magistrati non sono suddivisi secondo un ordine gerarchico, ma secondo giurisdizione, ovvero materia di competenza (penale, civile, amministrativo) e grado di giudizio (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte d’Assise, Corte d’Assise d’Appello, TAR, Cassazione).
La Corte di Cassazione costituisce il terzo grado in materia civile penale. Il Terzo Grado in materia amministrativa é conferito al Consiglio di Stato.
Il Consiglio superiore della Magistratura costituisce l’organo di disciplina della Magistratura, e può nominare membri della Corte di Cassazione scelti tra professori universitari e avvocati di esperienza.
Il trasferimento o la sospensione dei magistrati può essere stabilita solo dal Consiglio Superiore della Magistratura. Tale organo viene eletto dai membri appartenenti al corpo della Magistratura,

Da questa sintetica descrizione si può evincere che:
- gli unici organi deputati alla produzione di Leggi sono i Parlamento e il Governo. Su tutti gli altri organi, inclusa la magistratura, piovono dunque le decisioni stabilite dal Parlamento e dal Governo. Salvo una mera funzione di controllo da parte della Corte dei Conti in materia di bilancio dello Stato e funzione dell’organo governativo. Tutti gli altri organi non hanno alcun potere di iniziativa legislativa, modifica o annullamento delle leggi.
Ho sottolineato il precedente paragrafo perché, purtroppo spesso, capita che i cittadini in materia di giustizia confondano i principi del nostro ordinamento e la funzione della nostra magistratura con la funzione di altre magistrature di altri Stati. Un errore tipico é quello di paragone con gli Stati Uniti e i paesi anglosassoni.
In tali ordinamenti, definiti ordinamenti di Common Law (tr. ordinamento di legge comune), il giudice ha diversamente dal giudice italiano, potere costituzionale, ovvero il potere di disapplicare, annullare, o modificare una legge. Il giudice di Common Law si distingue dal nostro giudice in quanto ordinato secondo funzioni gerarchiche e sull’obbligo dell’applicazione del precedente, (ovvero in caso di sentenze contrastanti, farà legge la sentenza emessa dal giudice di grado superiore). In Inghilterra inoltre, paese di nascita del Common Law, poi esportato in altri paesi, la Costituzione non é scritta, é verbale, e si fonda sugli usi e le consuetudini degli inglesi.
Il Giudice di Common Law inoltre é “messo a difesa dei diritti dei cittadini contro gli abusi dell’organo legislativo”, e come afferma Alf Ross, il giudice anglosassone possiede una “formazione mentale pre-costituita”, la difesa degli usi e delle consuetudini inglesi.
In Italia non esiste una gerarchia in giurisprudenza. Può accadere che in una medesima materia o questione vengano emesse sentenze in contrasto tra loro. Spesso accade quando vi è un “vuoto normativo” ovvero non vi é una legge ben precisa che regolamenta quella determinata materia o fatto. In tale caso il giudice ricorre all’interpretazione, che comunque non si basa mai su un’idea personale, ma su criteri stabiliti dallo stesso diritto. Il Giudice può interpretare quel fatto ricorrendo alla “dottrina”, ovvero la filosofia secondo cui esiste un determinato principio giuridico. Può interpretare il caso secondo “analogia”, ovvero prendendo in considerazione una legge o un gruppo di leggi che regolamentano un caso simile (analogia legis), o prendendo in considerazione l’intero codice di leggi (analogia iuris). L’interpretazione in analogia é però proibita in materia penale. Sono possibili ulteriori interpretazioni, quali “l’autentica” secondo il significato semantico del testo di legge, o “giurisprudenziale” secondo quindi l’analisi di altre sentenze emesse dai giudici; oppure ancora la sentenza può essere di carattere “restrittivo” o “estensivo” a seconda del peso e della rilevanza che secondo il giudice ha quel fatto.
I procedimenti sono regolati da “codici di procedura”, ovvero leggi che regolamentano i processi, che vengono creati dal Parlamento , e ai quali giudice e difesa debbono attenersi strettamente, pena l’invalidità del processo e l’eventuale sanzione disciplinare del giudice che non faccia rispettare la procedura.
Anche i relativi termini procedurali e sanzionatori (prescrizioni, arresto, detenzione, ecc.) sono stabiliti da apposite leggi procedurali create sempre ed unicamente dall’organo legislativo: il Parlamento.
E’ quindi importante per attribuire delle responsabilità (se al giudice o al legislatore) conoscere su quale tipo di ordinamento si fonda il sistema giustizia.
Il sistema di Common Law vige negli Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi, in Sud Africa, In Australia e Nuova Zelanda.
Il sistema codificato, detto Civil Law é in vigore in tutta l’Europa continentale occidentale.
In altri paesi è in vigore un sistema misto, ovvero con parte di caratteristiche del Common Law e parte di caratteristiche del Civil Law.

La Corte Costituzionale, cd. Consulta.
La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative:
- alla legittimità costituzionale delle leggi, degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, e tra Regione e Regione;
- sulle accuse mosse verso il Presidente della Repubblica e i Ministri a norma della Costituzione;
La Consulta é composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica; un terzo dal Parlamento; e un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.
I membri nominati sono scelti tra magistrati anche a riposo della magistratura superiore ordinaria e amministrativa; tra i professori ordinari universitari in materie giuridiche; e tra gli avvocati con esercizio professionale superiore ai vent’anni.
L’ufficio del Giudice di Corte Costituzionale é incompatibile con qualsiasi attività politica e professionale.
Nei giudizi contro il Presidente della Repubblica e i Ministri intervengono oltre i quindici membri nominati, altri sedici giudici estratti a sorte tra un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore. La lista viene redatta ogni nove anni dal Parlamento (durata di eleggibilità della Consulta) con medesime modalità di elezione.
Quello che appare evidente é che solo un terzo dei componenti della Corte Costituzionale é nominata dalle Magistrature, mentre i due terzi sono di nomina politica.
La Costituente voleva con tutta probabilità garantire che la maggioranza delle nomine fosse effettuata dai rappresentati eletti dal popolo.

In conclusione, occorre tornare a far riferimento all’art. 1 della Costituzione, che nel secondo comma cita testualmente “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione”.
Ebbene queste “forme e limiti” sono rappresentati dalle Istituzioni pre-costituite dalla stessa Costituzione, in particolare il Parlamento e il Governo “unici organi muniti del potere legislativo”.
La sovranità popolare é di conseguenza limitata solo alla nomina dei rappresentanti, i quali vengono investiti del grande potere di produrre leggi che avranno impatto di carattere economico e sociale sull’intero paese.
Questa forma di democrazia espletata per mandato fiduciario, é definita “democrazia rappresentativa”. Con questo tipo di democrazia il popolo cede gran parte della propria sovranità ad altri cittadini senza potere di revocarne il mandato fino alla scadenza dell’ufficio.
Al popolo sono lasciate minime forme di democrazia partecipativa, che analizzeremo nella terza parte di questo viaggio, e solo su determinati e ristretti settori.
La stessa Magistratura viene compressa entro limiti che lo stesso legislatore stabilisce attraverso codici di legge e codici procedurali. Il Giudice italiano é definito “bocca di legge” ovvero soggetto che non interpreta secondo propria coscienza un determinato caso o fatto, ma che é vincolato entro i confini ben precisi di una norma, alla quale volente o nolente deve attenersi.
  

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